AI Act e contenuti: quando dichiarare di averla usata

eu artificial intelligence act

Dal 2 agosto 2026 si applicano le nuove regole di trasparenza dell’EU Artificial Intelligence Act.

Se produci contenuti – podcast, articoli, video – e usi strumenti di intelligenza artificiale nel processo, potresti avere obblighi di disclosure che non sapevi di avere.


Le situazioni in cui scatta l’obbligo

L’Articolo 50 dell’EU Artificial Intelligence Act introduce obblighi di trasparenza per aziende e creator professionisti che sfruttano un qualsiasi sistema AI per produrre contenuti.

Le quattro situazioni coperte dalla legge sono:

  • quando l’AI interagisce direttamente con le persone,
  • quando l’AI genera contenuto sintetico,
  • quando crea deepfake o testi su questioni di interesse pubblico,
  • quando viene usata per il riconoscimento emotivo o la categorizzazione biometrica*.

*Piccola parentesi: ho scoperto scrivendo quest’articolo che esistono anche sistemi non governativi che analizzano le persone in tempo reale. Per esempio, un software che durante una video call analizza le espressioni facciali di chi ascolta per rilevarne l’attenzione. E magari scoprire anche se sei in mutande.

Ma per chi lavora nell’audio e nella content creation, le situazioni rilevanti sono principalmente due.

La prima è il contenuto sintetico generato dall’AI: testo, audio, immagini, video prodotti con strumenti generativi devono essere marcati come tali.

La seconda è il testo AI pubblicato su questioni di interesse pubblico: chi pubblica testo scritto dall’AI con l’intenzione di informare il pubblico – articoli, newsletter, script podcast – deve dichiararlo esplicitamente. A meno che il testo non sia stato sottoposto a una vera revisione editoriale.

È prevista dall’Articolo 2 l’esclusione per le persone fisiche che utilizzano sistemi di AI per attività puramente personali.
Quindi, senza che sia un’attività regolare o professionale, la persona fisica è sollevata dall’obbligo anche in caso di creazione di contenuti considerati ad alto rischio – secondo il Risk-based Approach – perché comunque c’è l’obbligo a monte dello sviluppatore del software a predisporre sistemi che consentano di identificare i contenuti generati/manipolati dalla propria piattaforma.


La revisione editoriale

L’eccezione per la revisione editoriale esiste, ma ha un limite preciso. La revisione deve essere sostanziale e non limitata a questioni superficiali o approvazioni sommarie.

In altre parole: rileggere velocemente un testo generato dall’AI e pubblicarlo non basta, serve una vera responsabilità editoriale. La verifica delle informazioni, la riscrittura o l’integrazione del testo, permette che l’eccezione si applichi.


Deepfake audio e voci sintetiche

I creator che usano l’AI per creare deepfake devono dichiararlo. La definizione di deepfake include contenuto audio o video generato o manipolato dall’AI che assomiglia a persone reali e potrebbe sembrare autentico.

Per chi lavora nel podcast: voci sintetiche che imitano persone reali e doppiaggi AI di personaggi esistenti rientrano in questa categoria. La disclosure è obbligatoria e deve essere chiara, non sepolta nei crediti o nei termini di servizio.


Come comunicare la disclosure

La comunicazione deve essere fornita alla prima interazione o esposizione, in modo chiaro e distinguibile.
Non qualifica come chiara e distinguibile: un piccolo testo nascosto nel footer di un sito, un’etichetta sbiadita su un’immagine, un disclaimer che lampeggia per pochi attimi su un video.
La Commissione Europea sta sviluppando un’etichetta standardizzata EU per i contenuti AI, ma non è ancora definitiva.

Qualsiasi contenuto realizzato prima dell’entrata in vigore della legge non richiede disclosure.

Per i podcast la prassi che si sta consolidando include una comunicazione in apertura dell’episodio o una nota esplicita nelle descrizioni.


Cosa non rientra negli obblighi

Non tutto quello che riguarda l’AI nei contenuti richiede disclosure. L’obbligo non si applica quando il sistema AI svolge solo una funzione assistiva per editing standard – o quando non altera sostanzialmente il contenuto.

Correggere errori di battitura, migliorare la punteggiatura, suggerire sinonimi: nessun obbligo. Stesso discorso per i plugin di missaggio audio che usano AI per ridurre il rumore, equalizzare o bilanciare i livelli – strumenti assistivi che non trasformano il contenuto, solo lo migliorano tecnicamente.

Inoltre è prevista un’eccezione specifica per contenuti che fanno parte di un’opera artistica, creativa, satirica o fictional.

Nell’audio, se la voce è completamente sintetica e interpreta un personaggio inventato, non bisogna dichiarare alla prima esposizione che hai usato l’AI, ma l’obbligo non scompare del tutto: devi comunicare l’esistenza del contenuto generato/manipolato, ma in una modalità appropriata che non rovini la fruizione dell’opera.


Takeaway

L’EU Artificial Intelligence Act chiede trasparenza. Per chi lavora in modo serio – con revisione editoriale reale, con responsabilità sul contenuto che firma – l’impatto pratico è limitato. Per chi usa l’AI come scorciatoia senza presidio umano, l’obbligo di disclosure è reale e già in vigore.


FAQ: Quando devi dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale nei contenuti?

Dal quando è obbligatorio dichiarare l’uso dell’AI nei contenuti?
Dal 2 agosto 2026, data di entrata in vigore dell’Articolo 50 dell’EU AI Act sugli obblighi di trasparenza. La legge non è retroattiva e non obbliga l’inserimento di disclosure per i contenuti generati precedentemente alla sua entrata in vigore.

Chi è obbligato a fare disclosure sull’uso dell’AI?
Chiunque usi sistemi AI professionalmente per produrre contenuti pubblicati – aziende, brand, creator, agenzie.

Le voci sintetiche nei podcast richiedono disclosure?
Se la voce sintetica imita una persona reale o potrebbe essere scambiata per autentica, rientra nella definizione di deepfake e richiede disclosure esplicita.

Cosa succede se non rispetto gli obblighi di trasparenza?
Le sanzioni variano per Stato membro, ma l’EU AI Act prevede multe significative per le violazioni.